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L’inappellabilità da parte del Pm della sentenza d’assoluzione emessa nel primo grado di giudizio è un principio di civiltà poiché un imputato, per essere condannato, deve risultare colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Essere giudicato colpevole dopo un dibattimento ed una prima assoluzione non significa essere giudicato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. In Italia legittimato ad appellare ai fini penali una sentenza di assoluzione è solo il Pm mentre, ritenendo che l’imputato non possa avere interesse a dolersi della propria assoluzione, si è previsto che lo stesso non possa appellare la sentenza di proscioglimento. La nuova legge Pecorella, oggi al vaglio di costituzionalità del Presidente della Repubblica, aumenta le garanzie per tutti i cittadini poiché prevede l’inappellabilità della sentenza di condanna di primo grado ma non garantisce, comunque, i pieni diritti degli stessi. L’eliminazione, infatti, del potere d’appellare detta sentenza da parte dell’imputato e del Pm significa anche che, in caso d’assoluzione per infermità di mente, l’imputato assolto per infermità non può impugnare la sentenza per non essere definito infermo di mente. Ciampi deciderà se promulgare la legge Pecorella o rinviarla alle Camere, alla vigilia, tra l’altro del loro scioglimento, quando i parlamentari mantengono il potere di deliberare ma sono così impegnati a fare campagna elettorale, ormai esclusivamente legata alla reciproca aggressione Fassino- Berlusconi, da non essere interessati alla riapprovazione della legge. Negli Usa il principio per cui la sentenza che assolve l’imputato dall’accusa di aver commesso un crimine è definitiva ed inappellabile è stato fissato circa 215 anni fa nel Bill of Right. Quanta strada ancora per affermare anche in Europa il diritto dell’imputato assolto alla ragionevole durata del processo, diritto dell’imputato e non dello stato che, invece, esercita l’azione penale obbligatoria con il rinvio a giudizio e non con l’impugnazione.
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Statistiche/Riepilogo Articolo
"Inappellabilità della sentenza d’assoluzione"
numero letture: 1163
giorno invio: 16 Gennaio 2006 alle 20:04:06
permalink: Inappellabilità della sentenza d’assoluzione
sottotitolo: L’inappellabilità è un principio di civiltà
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